Onorevoli Colleghi! - La trasformazione dell'organizzazione militare, non più basata sulla leva obbligatoria, in modello professionale, unitamente alla carenza di ufficiali subalterni all'interno delle Forze armate, hanno indotto il Ministero della difesa a ricorrere sempre più alla stipula di contratti a tempo determinato per fare fronte alle esigenze operative non derogabili dell'amministrazione stessa. Gli ufficiali ausiliari reclutati a tempo determinato hanno svolto e continuano a svolgere le proprie attività con continuità, professionalità e affidabilità, nonostante una situazione di precarietà contrattuale protrattasi negli ultimi anni.
La legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha disposto misure per la graduale riduzione del fenomeno del precariato nella pubblica amministrazione e in particolare, all'articolo 1, comma 519, ha previsto la «stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge».
Tuttavia, in sede di applicazione della norma, il Ministero della difesa ha precisato che tale disposizione non debba ritenersi applicabile all'Esercito e al personale delle Forze armate ma solo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia.
La prevista riduzione delle risorse economiche destinate alla trasformazione dello strumento militare in professionale